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INPS: approvato prepensionamento docenti salvaguardati

lentepubblica.it • 14 Gennaio 2016

inps, versamento, modificheI lavoratori salvaguardati della scuola destinatari della normativa sui vasi comunicanti potranno ottenere la pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto lavorativo. Lo precisa l’Inps con il messaggio numero 105/2016 con il quale l’Istituto recepisce le novità contenute nella legge di stabilità 2016.

 

L’art. 1, comma 264 della legge 208/2015 consente ai lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in possesso –  a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia in base alle quali si è potuto superare il limite numerico previsto dal  decreto-legge  31  agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147 – della lettera di certificazione del diritto a pensione con  decorrenza dal 1° settembre 2015 di accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni che regolano il pensionamento di questi soggetti.

 

L’Inps comunica pertanto, che le sedi potranno procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM, che ha ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione in salvaguardia a decorrere dal 12 novembre 2015, in applicazione dei c.d. “vasi comunicanti”. Per tali soggetti comunque, è fatta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2016, ovvero alle finestre di pensionamento successive secondo la disciplina di carattere generale di tale comparto (es. 1° novembre 2016 per il comparto Afam).

 

In ogni caso la decorrenza del trattamento pensionistico, in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Federico Pica
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